La presente convenzione sostituisce, tra gli Stati contraenti, le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazione di atti tranne quando detti trattati, convenzioni o accordi riguardano atti:

  • a)a cui la presente convenzione non fa riferimento;
  • b)che sono redatti su territori in cui la presente convenzione non e' applicabile. Il Ministero degli affari esteri del Belgio ne inviera' una copia autenticata al Governo di ogni Stato membro.

Testo vigente dal 11 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-24;106~convenzione-art10 · fonte su Normattiva