1. La Convenzione non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi: (a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o (b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (b): (a) le disposizioni dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della presente Convenzione si applicano unicamente alle controversie in merito al fatto che una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, e le procedure previste dalla presente Convenzione si applicano esclusivamente a tali controversie: e (b) a meno che le autorita' competenti non stabiliscano che una misura fiscale non rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, gli obblighi di non discriminazione della Convenzione stessa si applicano unicamente in relazione a detta misura, ad eccezione degli obblighi di trattamento nazionale o della nazione piu' favorita che possono applicarsi al commercio di beni in base all'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio. Nessun obbligo di trattamento nazionale o della nazione piu' favorita previsti da qualsiasi altro accordo si applica in relazione a detta misura. (c) Ai fini del presente paragrafo, una "misura" e' una legge, un regolamento, una norma, procedura, decisione, azione amministrativa o altra analoga disposizione o azione.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~protocollo-art3 · fonte su Normattiva