Art. 8 (Convenzione)
1. Ogni Stato membro puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione. 2. Mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri del Belgio, ogni Stato membro puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale puo' concludere accordi. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo 2 puo' essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in questa dichiarazione, con una notificazione indirizzata al Ministero degli affari esteri del Belgio. Il ritiro prendera' effetto immediatamente oppure ad una data successiva precisata nella notificazione.
Testo vigente dal 11 maggio 1990
