[1]territoriale della Convenzione

[2]1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascuno Stato puo' designare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. .2. Ogni Stato puo', in qualsiasi altro successivo momento, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Depositario. 3. Ogni dichiarazione effettuata ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata ad uno dei Depositari. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art29 · fonte su Normattiva