[1]- Applicazione territoriale

[2]1 Ogni Stato o la Comunita' Europea potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applichera'. 2 Ogni Parte potra' in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione effettuata in forza dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 27 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112~convenzione-art18 · fonte su Normattiva