MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA UNGHERESE APRILE 1993 Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica ungherese da qui in avanti denominati " Parti". - in conformita' con il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria, firmato a Budapest il 6 luglio 1991, - nel desiderio di trarre il maggior profitto dalle loro capacita' tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie; - tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una piu' efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due paesi, hanno deciso di concludere la presente Intesa di cooperazione, convengono che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonche' agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale. ARTICOLO 1 Le Parti convengono di attuare, nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti nei due Paesi, una cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa, attraverso: a. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alle reciproche esigenze di Difesa; b. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica; c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le Ditte produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovra' rientrare nell'ambito della presente Intesa; d. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere tra le Societa' e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale; e. fornitura, se richiesta e a titolo oneroso, di servizi di assicurazione di qualita' da parte del Ministero della Difesa italiana, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum. Le modalita' attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti saranno precisate e concordate tra le Parti.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;106~memorandum-art1 · fonte su Normattiva