[1]MEMORANDUM DI INTESA tra IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa

[2]Il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica del Cile da qui in avanti denominati "le Parti": tenuto conto: dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una piu' efficace collaborazione nel campo della difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi; nel desiderio: di trarre il maggior profitto dalle loro capacita' tecnologiche e industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie; convenendo: che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonche' agli impegni assunti in ambito internazionale, si sono accordati su quanto segue: Art. 1. Le Parti agiranno, di concerto ed in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa basandosi sul principio della reciprocita'.

Testo vigente dal 11 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-20;405~memorandum-art1 · fonte su Normattiva