1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art.1, e' consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il 'training' nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantita' delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti. 2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art3 · fonte su Normattiva