All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "diecimila unita'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~art4 · fonte su Normattiva