[1]classificate

[2]1. Ai fini del presente Accordo, "Informazioni classificate" sono tutte le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, scambiate tra o generate dalle Parti ai sensi del presente Accordo, che richiedano protezione contro la divulgazione non autorizzata, a cui e' stato assegnato un livello di classificazione di sicurezza in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti. 2. Le Parti proteggeranno le Informazioni classificate e i materiali scambiati durante l'attuazione del presente Accordo in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili e garantiranno che tali informazioni non vengano divulgate a Terzi. Le Parti continueranno a proteggere tali informazioni anche dopo la risoluzione del presente Accordo. 3. Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]4. Le Parti garantiranno alle Informazioni Classificate fornite ai sensi del presente Accordo la stessa protezione delle proprie Informazioni Classificate al corrispondente livello di classificazione di sicurezza, in conformita' al paragrafo 3 del presente Articolo. 5. Per quanto riguarda le Informazioni Classificate fornite ai sensi del presente Accordo: a. la Parte fornitrice dovra': i. garantire che le Informazioni Classificate siano contrassegnate con una classificazione di sicurezza in conformita' alle sue leggi e normative nazionali; ii. informare la Parte ricevente di eventuali condizioni di rilascio o restrizioni all'uso delle Informazioni Classificate fornite e di eventuali modifiche successive ai livelli di classificazione di sicurezza; b. la Parte ricevente dovra': i. non trasmettere, direttamente o indirettamente, le Informazioni Classificate prodotte o scambiate durante l'attuazione del presente Accordo a terze parti, inclusi governi, enti, societa' o persone, senza il previo consenso scritto della Parte fornitrice; ii. non divulgare le Informazioni Classificate o utilizzarle per scopi diversi da quelli menzionati nel presente Accordo. L'accesso alle Informazioni Classificate sara' limitato ai funzionari designati, che utilizzeranno tali informazioni solo per scopi ufficiali; iii. non ridurre il livello di classificazione specificato per le Informazioni Classificate senza previa approvazione scritta della Parte fornitrice; iv. consentire l'accesso alle Informazioni Classificate solo a quegli individui che hanno bisogno di sapere, in possesso di un'Autorizzazione di Sicurezza del personale (PSC) al livello appropriato, se richiesto, e che sono stati istruiti, e sottoposti a regolari aggiornamenti di tali istruzioni, sulle loro responsabilita' riguardo alla protezione di Informazioni Classificate; v. garantire che tutti i locali in cui le Informazioni Classificate sono gestite o archiviate siano dotati di tutte le misure pertinenti per garantire un'adeguata protezione delle Informazioni Classificate e, ove richiesto, abbiano ottenuto un'Autorizzazione di Sicurezza della struttura al livello appropriato. 6. Le Informazioni Classificate saranno trasmesse tramite canali governativi in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti, o tramite altri canali sicuri concordati di comune accordo con le autorita' competenti delle Parti. 7. Ciascuna Parte garantira' che siano implementate le misure appropriate per la protezione delle Informazioni Classificate elaborate, archiviate e trasmesse tramite sistemi di comunicazione e informazione. Tali misure garantiranno la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e, ove applicabile, la non ripudiabilita' e l'autenticita' delle Informazioni Classificate, nonche' un livello appropriato di responsabilita' e tracciabilita' delle azioni in relazione a tali Informazioni Classificate. 8. Le visite di individui di una Parte al territorio dell'altra Parte che comportano l'accesso a Informazioni Classificate saranno soggette alla preventiva autorizzazione dell'autorita' di sicurezza competente della Parte che ospita tale visita. 9. Le Parti indagheranno su tutti i casi confermati o probabili di perdita, divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Classificate fornite dall'altra Parte o create in conformita' con il presente Accordo. Ciascuna Parte deve garantire e informare l'altra Parte di tutti i dettagli relativi a uno qualsiasi di tali casi, con i risultati delle indagini e le azioni correttive intraprese per impedirne il ripetersi. 10. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le Parti proteggeranno le Informazioni Classificate in conformita' con ulteriori disposizioni stabilite in un separato accordo di sicurezza o in modalita' di attuazione che possono essere concordate tra le competenti Autorita' di sicurezza delle Parti, nel caso in cui siano ritenute necessarie misure specifiche.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art9 · fonte su Normattiva