[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E IL PATRIMONIO AFFERENTI L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA
[2]Animati dal desiderio di concludere una convenzione tra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1.
[4]Ai fini della presente convenzione le espressioni seguenti hanno il significato di cui qui appresso:
- 1)Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" si intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, esercitata da proprietari, noleggiatori e armatori o da esercenti di navi o di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.
- 2)Per "imprese cecoslovacche" si intendono lo Stato cecoslovacco, gli enti pubblici cecoslovacchi, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Cecoslovacchia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi cecoslovacche e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica socialista cecoslovacca.
- 3)Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti, agli effetti fiscali, in Italia e non residenti in Cecoslovacchia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 18 aprile 1975
