• 1)Il Governo cecoslovacco si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra la Cecoslovacchia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi ed il patrimonio imponibili in Cecoslovacchia.
  • 2)Il Governo italiano si impegna a esentare i redditi e il patrimonio afferenti l'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, la Cecoslovacchia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese cecoslovacche esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Italia.
  • 3)L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1) e 2) si applica anche a favore delle imprese cecoslovacche e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune, "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale d'esercizio, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Testo vigente dal 18 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;107~convenzione-art2 · fonte su Normattiva