[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA LIANA E IL GOVERNO DELL'IMPERO DI ETIOPIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELL'IMPERO DI ETIOPIA

[3]Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Ai fini del presente accordo:

  • 1)L'espressione "esercizio della navigazione aerea" significa attivita' professionale di trasporto via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari o noleggiatori di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.
  • 2)Per "compagnia aerea di bandiera italiana" si intende la compagnia aerea italiana designata, costituita conformemente alle leggi italiane ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.
  • 3)Per "compagnia aerea di bandiera etiopica" si intende la compagnia aerea etiopica designata, costituita conformemente alle leggi etiopiche ed avente la sede della direzione effettiva nel territorio dell'Impero etiopico.

Testo vigente dal 18 aprile 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-02-24;107~art1 · fonte su Normattiva