[1]Nazionalizzazione o esproprio
[2]1. Gli investimenti di cui al presente accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (a cui d'ora in avanti si fara' riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) nel territorio dell'altra Parte se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni e procedure di legge. 3. Il risarcimento sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovra' essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorita'. Il valore di mercato sara' determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento sara' determinato in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente nel giorno in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare e' stata annunciata o resa pubblica ed includera' gli interessi al tasso LIBOR a partire dalla data della nazionalizzazione o dello esproprio fino alla data del pagamento. In caso di mancato accordo tra l'investitore e la Parte contraente nel cui territorio l'investimento e' stato realizzato, il risarcimento dovra' essere calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente accordo relativo alla soluzione delle controversie. Una volta determinato il risarcimento, questo dovra' essere pagato prontamente e dovra' essere rilasciata l'autorizzazione al suo rimpatrio. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 5. Se, in seguito ad un esproprio, il bene in questione non e' stato utilizzato, totalmente o parzialmente, per uno scopo pubblico, il proprietario o i suoi rappresentanti hanno il diritto di riacquistare il bene al prezzo di mercato, a condizione di reciprocita'.
Testo vigente dal 24 aprile 1997
