[1]Risarcimento per danni o perdite
[2]1. Qualora gli investitori di una delle due Parti contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per cio' che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi terzi. 2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sara' accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle societa' di una Parte contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte contraente risultanti da:
- a)requisizione di loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese in cui e' stato effettuato l'investimento; o
- b)distruzione della loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore. 3. I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Testo vigente dal 24 aprile 1997
