ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA SU LA PRIMA SESSIONE DELLA CONFERENZA DELLE PARTI ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI GRAVEMENTE COLPITI DA SICCITA' E/O DESERTIFICAZIONE, IN PARTICOLARE IN AFRICA RICORDANDO la risoluzione 51/180 del 16 dicembre 1996, con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha deciso che la prima sessione della Conferenza degli Stati Parte (qui di seguito denominata "la Conferenza) alla Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione nei paesi gravemente colpiti da siccita' e/o desertificazione, in particolare in Africa (qui di seguito denominata la Convenzione) si terra' a Roma dal 29 settembre al 10 ottobre 1997, RICORDANDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (qui di seguito denominata "FAO) ha generosamente offerto le proprie strutture per le riunioni per la Conferenza che si terra' presso la sua sede, PREMESSO CHE l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 51/180, ha accettato con vivo apprezzamento la generosa offerta del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo") di ospitare la Conferenza a Roma, presso la sede della FAO, PREMESSO CHE, in base all'Articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione e' stato istituito un Segretariato Permanente (qui di seguito denominato il Segretariato Permanente della Convenzione), fra le cui mansioni figura l'organizzazione delle sessioni della Conferenza delle Parti e degli organi sussidiari e la fornitura di servizi, su richiesta, PREMESSO CHE, ai sensi dell'Articolo 35 della Convenzione, le mansioni del Segretariato Permanente della Convenzione vengono svolte temporaneamente dal Segretariato istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 47/188 del 22 dicembre 1992, fino a conclusione della prima sessione della Conferenza delle Parti (qui di seguito definito Segretariato ad Interim della Convenzione o Segretariato); CONSIDERANDO che la FAO disposta ad aiutare il Governo ad espletare alcuni obblighi del Governo, di cui al presente Accordo, fornendo, ovvero predisponendo per il Segretariato la fornitura di alcune attrezzature, personale ed altri servizi relativi alla Conferenza, i cui costi saranno sostenuti dal Governo con un fondo fiduciario da istituire con la FAO, PREMESSO CHE il Segretariato Permanente della Convenzione, in base al paragrafo 2(e) dell'Articolo 23 della Convenzione, e' autorizzato, fra l'altro, a stipulare accordi contrattuali che potranno rendersi necessari per espletare con efficacia le sue mansioni, PERTANTO il Segretariato ad Interim della Convenzione, per conto del Segretariato Permanente della Convenzione, il Governo e la FAO Hanno concordato quanto segue. Articolo 1 Data e luogo della Conferenza La Conferenza si terra' presso la sede della FAO di Roma Italia, dal 29 settembre al 10 ottobre 1997.
Testo vigente dal 23 aprile 1999
