dell'Accordo di Sede fra il Governo e la FAO Nulla nel presente Accordo costituira' in alcun altro modo una deroga dai rispettivi diritti e doveri della FAO e del Governo, di cui alle disposizioni dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura sulla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, del 31 ottobre 1950 (Legge n. 11 della Repubblica Italiana del 9 gennaio 1951) e dello Scambio di Lettere fra la FAO ed il Governo del 15 marzo 1991 (Legge n. 114 della Repubblica Italiana del 22 febbraio 1994).

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art13 · fonte su Normattiva