[1]finali 1. Il presente Accordo potra' essere modificato con il consenso scritto delle Parti Dette Modifiche entreranno in vigore in base alle procedure di entrata in vigore del presente Accordo. 2. A seguito della firma dei rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati, il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo alla data in cui il Governo avra' comunicato alle altre Parti l'avvenuto espletamento delle procedure interne e restera' in vigore per la durata della Conferenza e per un periodo successivo, necessario per dirimere tutte le questioni relative a ciascuna delle sue disposizioni. Fatto a Roma il 30 giugno mille novecento novantasette in tre copie in lingua inglese ed italiana, ogni testo facente ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[2]PER IL SEGRETARIATO AD INTERIM DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE NEI PAESI CHE SOFFRONO GRAVEMENTE DI SICCITA' E/O DESERTIFICAZIONE IN PARTICOLARE IN AFRICA,

[3]Dott. Hama Arba Diallo Segretario Esecutivo Capo del Segretariato ad interim della Convenzione

[4]PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

[5]Dott. Jacques Diouf Direttore Generale

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art15 · fonte su Normattiva