[1]presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste a tale scopo. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalita' previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo, che avra' la durata di cinque anni, sara' tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. In caso di denuncia, le Parti si impegneranno a completare le attivita' non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Gibuti il 30-04-2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art11 · fonte su Normattiva