, attrezzature, utenze e forniture 1. Il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' che vengano fornite, presso la sede della FAO, lo spazio e le strutture necessarie per svolgere la Conferenza, ivi comprese le sale conferenza per gli incontri informali, lo spazio per gli uffici ed i depositi, i salotti ed altre strutture, come pure lo spazio necessario per la zona registrazione, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione e radio) e gli osservatori accreditati, di cui al paragrafo 1 (d) del precedente Articolo 2, come specificato all'Allegato 1 al presente Accordo. 2. I locali di cui sopra resteranno a disposizione del Segretariato della Conferenza, ai fini della stessa, 24 ore al giorno per tutta la durata della Conferenza e per il periodo aggiuntivo precedente all'apertura e successivo alla chiusura della Conferenza, concordato fra il Segretariato, il Governo e la FAO per la preparazione e la sistemazione di tutte le questioni relative alla Conferenza, ma che in ogni caso sara' non inferiore a due settimane prima e sei giorni dopo. 3. Le sale Conferenza saranno dotate di impianti per la traduzione simultanea e la registrazione nelle sei lingue della Conferenza. Ciascuna cabina per gli interpreti potra' collegarsi con tutti e sette i canali (l'oratore piu' gli altri canali). Le cabine per l'arabo ed il cinese saranno dotate di un meccanismo grazie al quale gli interpreti potranno sovrapporsi alla cabina inglese o francese, in modo tale che gli interpreti di arabo e cinese potranno tradurre nelle loro lingue senza spostarsi fisicamente nell'una o nell'altra cabina. 4. Il Governo, di concerto con la FAO, fornira', istallera' e provvedera' a sue spese alla manutenzione di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della Conferenza ivi comprese le attrezzature di cui all'Allegato II al presente Accordo, con le tastiere nelle lingue necessarie, e fornira' quanto specificato nell'Allegato II. Inoltre il Governo, di concerto con la FAO, fornira', attrezzera' e provvedera' a sue spese alla manutenzione di tutte le stanze e gli impianti in modo considerato adeguato dal Segretariato per l'efficace svolgimento della Conferenza. 5. A sue spese il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a far registrare su cassetta tutte le sessioni della Conferenza, ivi comprese quelle dei gruppi di lavoro (oratore e traduzione inglese) ed a fornire le cassette al Segretariato. Il Segretariato fornira' tutta la cancelleria necessaria per l'adeguato svolgimento della Conferenza. 6. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire e sosterra' le spese di tutti i servizi di utenza necessari, quali l'acqua e l'elettricita', nonche' le comunicazioni telefoniche locali del Segretariato e le sue comunicazioni via telex, telefax, trasmissione per posta elettronica o per telefono con l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra ed il quartier generale delle Nazioni Unite a New York, nei casi in cui tali comunicazioni siano autorizzate dal Segretario Esecutivo del Segretariato o dalle persone da questi delegate. 7. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di trasporto ed assicurative da qualunque Ufficio delle Nazioni Unite fino al luogo della Conferenza e ritorno, per tutte le forniture e le attrezzature del Segretariato necessarie per l'adeguato svolgimento della Conferenza. Il Segretariato, di concerto con il Governo, decidera' il mezzo di trasporto per tali attrezzature e forniture. Il Governo potra' in alternativa anche provvedere a fornire attrezzature e forniture equivalenti nel luogo della Conferenza. 8. Il Governo, di concerto con la FAO, garantira' l'accesso presso la sede della FAO, su base commerciale, ai servizi bancari, postali, telefonici, di fax o alti tipi di telecomunicazioni, ai servizi di ristorazione ed agenzia di viaggio, allestiti di concerto con il Segretariato, ad uso delle persone di cui all'articolo 2. 9. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire, all'interno o nelle immediate vicinanze della Conferenza e senza spese per il Segretariato, un'area di lavoro per la stampa ed una sala briefing per i corrispondenti. 10. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di interpretariato (italiano/inglese/francese)) nel corso dei briefing per la stampa.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art3 · fonte su Normattiva