[1]Assistenza della FAO
[2]1. Il Governo puo' chiedere l'assistenza della FAO nell'espletare le mansioni di sua competenza, di cui al presente Accordo, compresa la fornitura di locali, attrezzature, personale ed altri servizi, come delineato agli Allegati da II a V del presente Accordo. A tale riguardo, le Nazioni Unite assisteranno il Governo nel tenere al corrente la FAO circa le esigenze specifiche della Conferenza. Dando esecuzione al presente Accordo, la FAO conviene di fornire, in conformita' con il successivo Articolo 14 e sulla base delle necessita' relative alla Conferenza, di cui agli Allegati da II a V, i locali, le attrezzature, il personale e di altri servizi di cui all'Allegato VII al presente Accordo. Il Governo e la FAO si adopereranno al meglio per tenere le Nazioni Unite al corrente delle iniziative da essi prese ai sensi del presente Articolo.
[3]2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, il Governo e le Nazioni Unite convengono che ciascuno degli eventuali accordi presi in conformita' al presente Articolo, comprendenti o meno tutti o parte degli elementi di cui ai relativi Allegati, non interferiranno in alcun modo, ne' costituiranno una deroga agli obblighi assunti dal Governo nel presente Accordo o altrove relativamente alla Conferenza, e che tali obblighi resteranno pienamente in vigore ed avranno effetto fra il Governo e le Nazioni Unite. sp;
Testo vigente dal 10 novembre 1999
