[1]Locali, attrezzature, utenze e forniture

[2]1. Il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' che vengano forniti, presso la sede della FAO, lo spazio, la sistemazione per gli uffici e le strutture necessarie per svolgere la Conferenza, ivi comprese le sale conferenza per gli incontri formali e informali, uffici e depositi, salotti ed altre relative strutture, nonche' lo spazio necessario per le zone registrazione, i mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione e radio) e gli osservatori di cui al paragrafo 1 (b), (c) e (d) del precedente Articolo 3, come specificato in Allegato II al presente Accordo.

[3]2. I locali di cui sopra resteranno a disposizione delle Nazioni Unite, ai fini della Conferenza, 24 ore al giorno per tutta la durata della Conferenza e per il periodo aggiuntivo precedente all'apertura e successivo alla chiusura della Conferenza, concordato fra le Nazioni Unite, il Governo e la FAO per la preparazione e la sistemazione di tutte le questioni relative alla Conferenza.

[4]3. Le sale conferenza principali saranno dotate di impianti per la traduzione simultanea e la registrazione nelle sei lingue della Conferenza. La sala Plenaria sara' altresi' dotata di impianto meccanizzato per le votazioni. Ciascuna cabina per gli interpreti potra' collegarsi con tutti e sette i canali (l'oratore piu' gli altri canali). Le cabine per l'arabo ed il cinese saramo dotate di un meccanismo grazie al quale gli interpreti potranno sovrapporsi al canale inglese o francese, in modo tale che gli interpreti di arabo e cinese potranno tradurre in quelle lingue senza spostarsi' fisicamente nell'una o nell'altra cabina. L'elenco, delle sale riunioni assegnate alla Conferenza, insieme con le relative specifiche, figura in Allegato II.

[5]4. Il Governo, di concerto con la FAO, fornira', installera' e provvedera' a sue spese alla manutenzione di tutte le attrezzature ed il materiale necessario per lo svolgimento della Conferenza, ivi comprese le attrezzature di cui all'Allegato III al presente Accordo con le tastiere nelle lingue necessarie, e fornira' il materiale specificato in tale Allegato. Inoltre il Governo, di concerto con la FAO, provvedera' a sue spese a fornire, attrezzare e mantenere in buono stato tutte le stanze, gli impianti ed i materiali, in modo considerato adeguato dal Segretariato della Conferenza delle Nazioni Unite (qui di seguito denominato Segretariato della Conferenza) per l'adeguato svolgimento della Conferenza.

[6]5. A sue spese il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a far registrare su cassetta tutte le sessioni della Conferenza, ivi comprese quelle dei gruppi di lavoro (oratore e traduzione inglese) ed a fornire le cassette al Segretariato. La FAO fornira' tutto il materiale di cancelleria necessario per l'adeguato svolgimento della Conferenza.

[7]6. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire e sosterra' le spese di tutti i servizi di utenza necessari, quali l'acqua e l'elettricita', nonche' delle comunicazioni telefoniche locali del Segretariato e delle sue comunicazioni via telex, telefax, trasmissione per posta elettronica o per telefono con le Nazioni Unite di Ginevra e la sede delle Nazioni Unite di New York, nei casi in cui tali comunicazioni siano autorizzate dal Segretario Esecutivo della Conferenza o dalle persone da questi delegate.

[8]7. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di trasporto ed assicurative da qualunque Ufficio istituzionale delle Nazioni Unite fino al luogo della Conferenza e ritorno, per tutti i documenti del Segretariato della Conferenza, i materiali e le attrezzature necessarie per l'adeguato svolgimento della Conferenza. Le Nazioni Unite, di concerto con il Governo, decideranno con quale mezzo trasportare tali attrezzature e materiali. Il Governo potra' in alternativa anche provvedere a fornire attrezzature e materiali equivalenti nel luogo della Conferenza.

[9]8. Il Governo, di concerto con la FAO, garantira' l'accesso presso la sede della FAO, su base commerciale, ai servizi bancari, postali, telefonici, di fax o altri tipi di telecomunicazioni, ai servizi di ristorazione ed agenzia di viaggio, allestiti di concerto con le Nazioni Unite, ad uso delle persone di cui all'Articolo 3.

[10]9. Il Governo, insieme con la FAO, provvedera' a fornire, all'interno o nelle immediate vicinanze della Conferenza, e senza spese per le Nazioni Unite o per la FAO, un'area di lavoro per la stampa ed una sala briefing per i corrispondenti.

[11]10. Il Governo fornira' e sosterra' le spese di interpretariato (italiano/inglese/francese) nel corso dei briefing per la stampa. sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art4 · fonte su Normattiva