1. Le parti ribadiscono la necessita', ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale cosi' come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversita' biologica, comprese le foreste. 2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale. 3. Le parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sui cambiamenti climatici.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art13 · fonte su Normattiva