[1]Ambiente e risorse naturali

[2]1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore promuovera' la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tutte le attivita' intraprese dalle Parti a norma del presente accordo si tiene conto dell'applicazione dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e degli accordi ambientali multilaterali pertinenti di cui sono firmatarie. 2. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica a vantaggio di tutte le generazioni, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo. 3. Le Parti convengono di collaborare per far si' che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione. 4. Le Parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo di:

  • a)aumentare la sensibilizzazione ecologica e la partecipazione locale alle iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione delle comunita' culturali/popolazioni indigene e delle comunita' locali;
  • b)sviluppare capacita' in termini di adeguamento al cambiamento climatico, mitigazione dei suoi effetti ed efficienza energetica;
  • c)sviluppare capacita' per la partecipazione e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza;
  • d)promuovere tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi e di strumenti basati sul mercato;
  • e)migliorare la gestione delle risorse naturali, compresa la governanza nel settore forestale e la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la sostenibilita' delle risorse naturali, compresa la gestione delle foreste;
  • f)garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e delle zone protette cosi' come la designazione e la protezione delle zone di biodiversita' e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunita' locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;
  • g)prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di altri tipi di rifiuti;
  • h)tutelare l'ambiente costiero e marino e garantire una gestione efficace delle risorse idriche;
  • i)garantire la tutela e la conservazione del suolo nonche' la gestione sostenibile delle terre, compreso il ripristino delle miniere gia' sfruttate o abbandonate;
  • j)promuovere lo sviluppo delle capacita' di gestione delle catastrofi e dei rischi;
  • k)promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili nelle loro economie. 5. Le Parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalita' specifiche dei programmi stessi.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art34 · fonte su Normattiva