[1]Ambiente e risorse naturali
[2]1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un contesto regionale, in particolare per quanto concerne:
- a)il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;
- b)la consapevolezza ambientale;
- c)l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione;
- d)la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;
- e)la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;
- f)il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;
- g)la partecipazione a livello locale alla protezione dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;
- h)la gestione dei suoli e dei terreni;
- i)lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di pratiche. 3. Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei pertinenti accordi ambientali multilaterali.
Testo vigente dal 11 gennaio 2013
