[1]Ambiente e risorse naturali

[2]1. Le Parti convengono che e' necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversita' biologica come basi per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. Le Parti si adoperano per proseguire e rafforzare la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, anche in un contesto regionale, in particolare per quanto concerne:

  • a)il cambiamento climatico e l'efficienza energetica;
  • b)la consapevolezza ambientale;
  • c)l'adesione agli accordi ambientali multilaterali, compresi quelli riguardanti la biodiversita' e la biosicurezza e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, e la loro attuazione;
  • d)la promozione di tecnologie, prodotti e servizi ambientali, compresi i sistemi di gestione ambientale e l'etichettatura ambientale;
  • e)la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze pericolose, rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti;
  • f)il controllo della conservazione dell'ambiente costiero e marino e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;
  • g)la partecipazione a livello locale alla protezione dell'ambiente quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile;
  • h)la gestione dei suoli e dei terreni;
  • i)lo scambio d'informazioni, di conoscenze specialistiche e di pratiche. 3. Si tiene opportunamente conto dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione dei pertinenti accordi ambientali multilaterali.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art23 · fonte su Normattiva