[1]degli scambi

[2]Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art18 · fonte su Normattiva