[1]Dogane

[2]1. Le parti condividono le esperienze ed esaminano le possibilita' di: semplificare le procedure di importazione, esportazione e le altre procedure doganali, garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza, e promuovere la convergenza di vedute e azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione del commercio. 2. Le parti prestano particolare attenzione al miglioramento della sicurezza del commercio internazionale, assicurando un approccio che concili la facilitazione del commercio con la lotta contro le frodi e le irregolarita'.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art12 · fonte su Normattiva