Al fine di aumentare la protezione e la sicurezza del commercio internazionale, e per conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarita', le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di:

  • a)semplificare le importazioni, le esportazioni e le altre procedure doganali;
  • b)istituire meccanismi di assistenza amministrativa reciproca;
  • c)assicurare la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali;
  • d)sviluppare la cooperazione doganale;
  • e)ricercare una convergenza delle loro posizioni e un'azione comune nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art13 · fonte su Normattiva