[1]della cooperazione

[2]Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. Tale intento mirera' in particolare a: a)istituire una cooperazione su questioni politiche ed economiche in tutte le sedi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;

  • b)istituire una cooperazione sulla lotta contro i crimini gravi di rilevanza internazionale;
  • c)istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro;
  • d)sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproco vantaggio; istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di comune interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento e prevenire e rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti;
  • e)istituire una cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalita' organizzata, il terrorismo, la criminalita' transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;
  • f)istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare in materia di politica macroeconomica e servizi finanziari, fiscalita' e dogane, compresa la governance fiscale, politica industriale e piccole e medie imprese (PMI), societa' dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, sanita', occupazione, affari sociali e statistiche;
  • g)incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; h)accrescere il ruolo e la visibilita' di ciascuna parte nella regione dell'altra;
  • i)promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali gruppi di riflessione, universita', societa' civile e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'; j)promuovere l'eliminazione della poverta' nell'ambito dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione della Mongolia nell'economia mondiale.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art2 · fonte su Normattiva