[1]contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

[2]1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale dell'accordo. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori: -prendendo disposizioni in vista della firma, della ratifica o dell'adesione, a seconda dei casi, e della piena attuazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; -approntando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e sia corredato di sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 4. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagnera' e consolidera' gli elementi suddetti. Tale dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art3 · fonte su Normattiva