[1]Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali

[2]1. Le parti si impegnano a scambiarsi opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale dell'ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi e di tale cooperazione. 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra think-tank, universita', organizzazioni non governative e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attivita' correlate.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art3 · fonte su Normattiva