[1]pubblici

[2]Le parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualita' prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale. Le parti si adoperano per garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, nella prospettiva di un reciproco vantaggio.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art23 · fonte su Normattiva