[1]Appalti pubblici

[2]1.Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, promuovano il principio di economicita', la competitivita' dei mercati e pratiche di acquisto non discriminatorie, favorendo cosi' gli scambi commerciali reciproci. 2.Le parti concordano di rafforzare ulteriormente le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore dei pubblici appalti sulle questioni di interesse reciproco, anche in merito ai rispettivi quadri normativi. 3.Le parti concordano di esplorare le modalita' per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare i loro scambi nel settore degli appalti.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art17 · fonte su Normattiva