[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione intesa a migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi degli appalti pubblici come pure l'accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le microimprese e le PMI fornitrici. 2. Le parti si adoperano per cooperare su questioni quali:

  • a)lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche;
  • b)lo sviluppo e l'uso di comunicazioni elettroniche nei sistemi degli appalti pubblici;
  • c)lo sviluppo di capacita' e l'assistenza tecnica ai fornitori relativamente all'accesso al mercato degli appalti pubblici;
  • d)il rafforzamento istituzionale per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, compresa la formazione dei funzionari pubblici; e
  • e)lo sviluppo di capacita' per offrire un accesso multilingue alle opportunita' di appalto. 3. Su richiesta, la parte UE presta l'assistenza che ritiene adeguata ai potenziali offerenti dei paesi andini firmatari per la presentazione delle offerte e per la selezione dei beni o dei servizi che potrebbero interessare i soggetti appaltanti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. La parte UE li aiuta inoltre a conformarsi ai regolamenti tecnici e alle norme relativi ai beni o ai servizi oggetto di gara.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art193 · fonte su Normattiva