[1]dei dati personali

[2]1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformita' delle piu' rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite). 2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali puo' comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art30 · fonte su Normattiva