[1]Protezione dei dati personali e della vita privata

[2]1. Le parti convengono di cooperare per raggiungere un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata e la loro effettiva applicazione, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e da altri strumenti giuridici internazionali in questo settore, adoperandosi per agevolare il flusso di dati personali tra le parti quale elemento chiave per sviluppare ulteriormente gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di attivita' di contrasto conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari. 2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali e della vita privata comprende, tra l'altro, l'assistenza tecnica e giuridica sotto forma di scambio di informazioni e migliori pratiche, formazione e perizie, nonche' la promozione della cooperazione in materia di applicazione da parte delle rispettive autorita' di controllo delle parti, anche nei consessi multilaterali.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art22 · fonte su Normattiva