[1]nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

[2]1. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le agenzie, i programmi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il trattato di amicizia e di cooperazione e la riunione Asia-Europa (ASEM). 2. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra gruppi di riflessione, universita', organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art8 · fonte su Normattiva