[1]Traduzione di cortesia

[2]Convenzione che istituisce l'Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima

[3]Preambolo Gli Stati parte della presente convenzione: Ricordando che l'Associazione Internazionale delle Autorita' dei Fari e' stata fondata il 1° luglio 1957 ed e' stata rinominata Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel 1998; Riconoscendo il ruolo svolto dall'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel continuo miglioramento e nell'armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima al fine di garantire una circolazione sicura, economica ed efficiente delle navi a beneficio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente; Considerando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, e successive modifiche; e Considerando inoltre che il coordinamento nello sviluppo, miglioramento e armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima a beneficio della comunita' marittima e della protezione dell'ambiente e' piu' efficacemente realizzata dalle organizzazioni internazionali;

[4]Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1 Istituzione

[6]1. L'Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L'Organizzazione») e' costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale. 2. L'Organizzazione un carattere consultivo e tecnico. 3. La sede dell'Organizzazione e' in Francia, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale. 4. Il funzionamento dell'Organizzazione e' esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che e' soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell'Organizzazione, prevale la presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

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