Art. 2 (Traduzione di cortesia)
Ai fini della presente convenzione: 1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si intende un dispositivo, un sistema o un servizio esterno alla nave, progettato e utilizzato per migliorare la sicurezza e l'efficienza della navigazione delle singole navi e del traffico navale. Ai fini dell'Organizzazione, questa definizione include i servizi di traffico marittimo. 2. Per «Stato membro» si intende uno Stato che ha accettato di essere vincolato dalla presente Convenzione e per il quale la presente Convenzione e' in vigore. 3. L'espressione «Membro associato» designa, da una parte, un territorio o un gruppo di territori per le cui relazioni internazionali uno Stato membro e' responsabile e per il quale quest'ultimo ha presentato una domanda di adesione che e' stata approvata dall'Assemblea Generale, dall'altra i membri nazionali dell'Associazione Internazionale dei segnalamenti marittimi i cui Stati non sono Stati membri in conformita' al paragrafo 5 dell'allegato. 4. L'espressione «Membro affiliato» designa un produttore o un distributore di equipaggiamenti di ausilio alla navigazione marittima destinati alla vendita, un'organizzazione che fornisce servizi di ausilio alla navigazione marittima o consulenza tecnica sugli ausili alla navigazione marittima, e qualsiasi altra organizzazione o qualsiasi altro organismo scientifico interessato agli ausili alla navigazione marittima, che abbia formulato domanda di adesione e la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
