Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Art. 4 (Traduzione di cortesia)
Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all'articolo 3, le funzioni dell'Organizzazione sono le seguenti:
- a)sviluppare e diffondere norme, raccomandazioni, linee guida, manuali e altri documenti pertinenti a carattere non vincolante;
- b)esaminare le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti che possono essergli trasmessi dagli Stati membri, dai membri associati e dai membri affiliati, da qualsiasi organismo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, e formulare raccomandazioni al loro riguardo;
- c)stabilire meccanismi di consultazione e di scambio di informazioni riguardanti, tra l'altro, i recenti sviluppi e le attivita' degli Stati membri e dei membri associati e affiliati;
- d)rafforzare la cooperazione internazionale incoraggiando gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati a mantenere strette relazioni di lavoro e a fornire assistenza reciproca;
- e)facilitare la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima;
- f)organizzare conferenze, simposi, seminari, workshop e altri eventi; e
- g)attivare i contatti e cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti ed altre organizzazioni internazionali interessate, proponendo consulenze specialistiche, se del caso.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
