Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all'articolo 3, le funzioni dell'Organizzazione sono le seguenti:

  • a)sviluppare e diffondere norme, raccomandazioni, linee guida, manuali e altri documenti pertinenti a carattere non vincolante;
  • b)esaminare le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti che possono essergli trasmessi dagli Stati membri, dai membri associati e dai membri affiliati, da qualsiasi organismo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, e formulare raccomandazioni al loro riguardo;
  • c)stabilire meccanismi di consultazione e di scambio di informazioni riguardanti, tra l'altro, i recenti sviluppi e le attivita' degli Stati membri e dei membri associati e affiliati;
  • d)rafforzare la cooperazione internazionale incoraggiando gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati a mantenere strette relazioni di lavoro e a fornire assistenza reciproca;
  • e)facilitare la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima;
  • f)organizzare conferenze, simposi, seminari, workshop e altri eventi; e
  • g)attivare i contatti e cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti ed altre organizzazioni internazionali interessate, proponendo consulenze specialistiche, se del caso.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art4 · fonte su Normattiva