1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie

  • a)Contributi degli Stati membri;
  • b)Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e
  • c)donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale. 2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo e' deciso conformemente all'articolo 7.7 (g). L'aliquota contributiva e' la stessa per ogni Stato membro. 3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario. 4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedra' i suoi diritti di voto e l'eleggibilita' al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformita' con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione. 5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art13 · fonte su Normattiva