Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Art. 14 (Traduzione di cortesia)
[1]' giuridica, privilegi e immunita'
[2]1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica internazionale e ha potere:
- a)Di stipulare contratti e accordi con governi, organizzazioni e altre entita';
- b)Di acquisire e alienare beni immobili e mobili e personali; e
- c)Di intraprendere un'azione legale. 2. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione del suo scopo e dei suoi obiettivi, nei limiti previsti da un accordo concluso con lo Stato membro interessato. 3. Nessuno Stato membro, membro associato o membro affiliato e' responsabile, a motivo del suo status o della sua appartenenza all'Organizzazione, degli atti, omissioni o obblighi dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
