[1]DI CAPITALE

[2]1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale nonche' dei beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente. 5. Le disposizioni del paragrafo (4) del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, in conformita' della propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di una parte consistente della partecipazione azionaria in una societa' di detto Stato di una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, a condizione che: a. detta persona abbia la nazionalita' del primo Stato; e b. essa sia stata residente di detto primo Stato per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque anni precedenti l'alienazione di tali azioni; e c. le azioni siano state acquistate prima che la stessa fosse divenuta residente di detto altro Stato contraente.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-02;108~art13 · fonte su Normattiva