[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Norvegia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Norvegia, ma l'ammontare delle deduzioni non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. a) Se un residente della Norvegia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Norvegia, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b), esenta da imposta tale reddito o patrimonio ma puo', per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte rimanente di reddito o di patrimonio di detta persona, applicare l'aliquota di imposizione che sarebbe stata applicabile qualora il reddito o il patrimonio esentato non avesse goduto di tale esenzione;
- b)se un residente della Norvegia possiede redditi che, in virtu' delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Norvegia accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di dette persone per un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non puo' eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da detto altro Stato contraente. 4. Se un residente di uno Stato contraente realizza utili di capitali di cui al paragrafo 5 dell'articolo 13, che sono imponibili nell'altro stato contraente, quest'altro Stato accorda una deduzione dall'imposta sul reddito di questo residente per un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nel detto primo Stato. Tuttavia, tale deduzione non puo' eccedere la quota parte d'imposta, calcolata prima della deduzione, proporzionale al reddito proveniente da questo altro Stato.
Testo vigente dal 25 marzo 1987
