1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - Il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le foro societa' o filiali; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Slovenia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini sloveni o tra societa' e filiali lituane. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art121 · fonte su Normattiva