1. Nei settori coperti dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica slovacca nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica slovacca non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini della Repubblica slovacca o le loro aziende o imprese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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