corso della seconda fase di cui all'articolo 3, o prima se cosi' si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica della Slovenia e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art43 · fonte su Normattiva