corso della seconda fase di cui all'articolo 3, o prima se cosi' si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica della Slovenia e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
