1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di sei anni diviso in due fasi successive, che in linea di massima durano rispettivamente quattro e due anni. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Slovenia nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine previsto della prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art3 · fonte su Normattiva