Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia, il Consiglio di Associazione potra' esaminare tutti i problemi connessi con la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori di nazionalita' turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro. A tal fine il Consiglio di Associazione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
