Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia, il Consiglio di Associazione potra' esaminare tutti i problemi connessi con la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori di nazionalita' turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro. A tal fine il Consiglio di Associazione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art38 · fonte su Normattiva