fini del presente accordo,

  • a)per "societa' comunitaria" o "societa' slovena" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Slovenia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia solo la sede legate sul territorio dalla Comunita' o della Slovenia viene considerata una societa' comunitaria o slovena se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Slovenia.
  • b)per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima.
  • c)per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
  • d)per "stabilimento" si intende
  • i)per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
  • ii)per quanto riguarda le societa' comunitarie o slovene, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Slovenia o nella Comunita'.
  • e)per "attivita'" si intendono quelle economiche.
  • f)le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
  • g)per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Slovenia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Slovenia.
  • h)per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Slovenia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Slovenia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Slovenia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Slovenia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Slovenia in base alle rispettive legislazioni.
  • i)per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato IX c). Il consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art47 · fonte su Normattiva